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ORDINANZA N. 4629 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 627 |
LOCALITÀ corso Galileo Ferraris |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 08/11/2006 |
GI/VARIE06/Galileo rastrel |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1087 prot. 135 del 19.03.2004, con la quale sul lato EST della
carreggiata EST di corso Galileo Ferraris, veniva disposta la posa di
rastrelliere per biciclette, ciclomotori e motocicli a m 2.00 circa a SUD della
rampa di accesso NORD del n.c. 251, per un tratto di m 5 circa procedendo verso
SUD;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Galileo
Ferraris
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)