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ORDINANZA N. 4602 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
618 |
LOCALITÀ Piazza MARMOLADA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
7.11.2006 |
SB/VARIE06/marmolada |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli
elaborati progettuali del civico ufficio tecnico relativi al nuovo assetto
viabile di piazza Marmolada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Marmolada
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento antiorario;
2)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotonda rispetto a
quelli che si immettono nella stessa;
3)
l'istituzione
dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli provenienti
dalla carreggiata perimetrale NORD alle intersezioni con Via Spalato, Corso
Racconigi e la carreggiata Nord di Corso Rosselli;
4)
l'istituzione
dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli provenienti
dalla carreggiata laterale SUD in corrispondenza del varco di collegamento fra
la carreggiata Sud e Nord di Corso Racconigi tratto Piazza Marmolada - Largo
Tirreno;
5)
l'istituzione
della sosta a "pettine"negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati ambo i
lati nella perimetrale Est di Piazza Marmolada tratto Corso Racconigi - Corso
Rosselli;
6)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
sulla
carreggiata laterale Nord/Ovest di Corso Racconigi a m 40.00 circa dalla
rotatoria centrale di Piazza Marmolada;
b)
sulla
carreggiata laterale Sud/Est di Corso Rosselli a m 40.00 circa dalla rotatoria
centrale di Piazza Marmolada;
c)
sulla
carreggiata laterale Nord/Est di Corso Lione a m 40.00 circa dalla rotatoria
centrale di Piazza Marmolada;
d)
sulla
carreggiata laterale Nord/Ovest di Corso Rosselli a m 40.00 circa dalla rotatoria
centrale di Piazza Marmolada;
e)
sulla
carreggiata laterale Nord/Est di Corso Racconigi (tratto Piazza Marmolada -
Largo Tirreno) a m 20.00 circa dalla
rotatoria centrale di Piazza Marmolada;
7)
l'istituzione
del divieto di fermata in Corso Rosselli sulla carreggiata laterale Sud/Est a
partire da m. 40.00 circa dalla rotatoria centrale di Piazza Marmolada in
direzione Ovest;
8)
l'istituzione
del divieto di fermata in Corso Rosselli sulla carreggiata laterale Nord/Ovest
a partire da m.40.00 circa dalla rotatoria di Piazza Marmolada nel lato Nord
della carreggiata in direzione EST e a m. 65.00 circa nel lato SUD della
carreggiata in direzione EST;
9)
l'istituzione
del divieto di fermata sulla carreggiata laterale Nord/ Est di Corso Racconigi
(tratto Piazza Marmolada - Largo Tirreno) a partire da m. 20.00 circa dalla
rotatoria di Piazza Marmolada nel lato Nord della carreggiata in direzione
Nord/Ovest e a m. 36.00 circa dalla rotatoria di Piazza Marmolada nel lato SUD
della carreggiata in direzione
Nord/Ovest;
10)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale Sud/Est di Corso
Rosselli rispetto a quelli che si immettono dalla perimetrale EST di piazza Marmolada nel tratto: corso Racconigi
- corso Rosselli;
11)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)