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ORDINANZA N. 4570 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 3143 T |
LOCALITÀ via Badini Confalonieri |
data 03.11.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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FB45/B/parcheggi/badini |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori di rifacimento pavimentazione pista ciclabile;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) dal 20.11.06 al 30.11.06
in
via Badini Confalonieri, tratto: corso Grosseto - via Sansovino
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
B) dal 20.11.06 al 30.11.06 per il tempo
necessario all'intervento sulle intersezioni, per un periodo massimo di 4 ore
in:
§
via Bonzo all'intersezione con via Badini
Confalonieri;
§
interno 85 di via Venaria all'intersezione con via
Badini Confalonieri;
§
via Carroccio all'intersezione con via Badini
Confalonieri;
§
interno 61 di via Venaria all'intersezione con via
Badini Confalonieri;
§
via Arnò all'intersezione con via Badini
Confalonieri;
§
via Montello all'intersezione con via Badini
Confalonieri;
§
via Chialamberto all'intersezione con via Badini
Confalonieri;
§
interno 18 di via Refrancore all'intersezione con
via Badini Confalonieri;
§
interno 28 di via Refrancore all'intersezione con
via Badini Confalonieri;
§
interno 70 di via Refrancore all'intersezione con
via Badini Confalonieri;
§
interno 86 di via Refrancore all'intersezione con via
Badini Confalonieri;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)