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ORDINANZA N. 4540 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
616 |
LOCALITÀ corso Allamano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
2.11.2006 |
GI/VARIE06/Allamano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14
dicembre 2004 n. mecc 2004 12097/119, recante l'oggetto: "Viabilità
ciclabile anno 2004 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento -
Approvazione progetto definitivo;
Ritenuta la necessità, per ragioni
di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Allamano
l'istituzione di una pista
ciclabile bidirezionale nei seguenti tratti del corso:
sulla
banchina centrale del corso, a m 2.00 circa a SUD del f. NORD della banchina stessa, a partire da m 5.00 circa ad
OVEST dell'intersezione con via Guido Reni e, procedendo verso OVEST per un tratto di m 35.00 circa;
sulla
banchina centrale del corso, a m 3.65 circa a SUD del f. NORD della banchina
stessa, a partire dal punto individuato a m 40.00 circa dall'intersezione con
via Giudo Reni e, procedendo verso OVEST, fino a m 10.00 circa ad EST del
protendimento ideale del f.m. EST di via
Giuseppe Grosso;
sul
lato SUD del corso a m 6.60 circa a SUD della carreggiata SUD del corso (sulla
linea contigua al giardino don Filippo Rinaldi), a partire dall'intersezione
con via Giuseppe Grosso e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m. 140.00
circa;
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)