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ORDINANZA N. 4519 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 611 |
LOCALITÀ Strada della Pellerina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 30/10/2006 |
LB/VARIE06/pellerina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1073 prot. n. 183 del 14/04/2000 con la quale, in strada della Pellerina, è stato istituito il limite massimo di velocità di 40 km/h:
a) nel tratto: da m 56.00 circa ad EST del f.f. EST dell'int. 22 di strada Vicinale della Pellerina a m 50.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST dell'int. 22 di strada Vicinale della Pellerina;
b) nel tratto: m 75.00 circa ad OVEST - m 40.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 77;
e la posa in opera di quattro dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, posti:
a) a m 25.00 circa ad EST del f.f. EST dell'int. 22 di strada Vicinale della Pellerina;
b) a m 26.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST dell'int. 22 di strada Vicinale della Pellerina;
c) a m 15.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 77;
d) a m 43.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 77;
Considerata la necessità di
diminuire ulteriormente la velocità dei veicoli e sostituire i dossi in
elementi prefabbricati con nuovi dossi artificiali in conglomerato;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada della Pellerina
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via Pietro
Cossa ed il confine del territorio cittadino;
2)
la
posa in opera di n. tre dossi artificiali in conglomerato, aventi le
caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e
precisamente:
a)
a
m 26.00 circa ad OVEST dell'interno 22, altezza cm 5;
b)
a
m 15.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 77, altezza cm
5;
c)
a
m 43.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 77, altezza
cm 5;
3)
la
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di
rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, a m 25.00 circa ad EST dell'interno
22;
4)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla semicarreggiata NORD:
a)
a
m 58.00 circa e
b)
a m 100.00 circa ad EST dell'interno 22,
c)
a
m 65.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 77,
d)
a
m 30.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 77,
sulla semicarreggiata SUD:
a)
a
m 20.00 circa ad EST dell'interno 32,
b)
a
m 40.00 circa ad OVEST dell'interno 32,
c)
a
m 10.00 ed a m 80.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal
n.c.77;
5)
la
revoca dell'ordinanza n. 1073 prot. n. 183 del 14/04/2000, meglio specificata
in premessa;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)