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ORDINANZA N. 4517 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 609 |
LOCALITÀ Corso BENEDETTO CROCE int. 25 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 30/10/2006 |
SB/VARIE06/croce |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3844 prot. n. 661 del 6.12.2002 con la quale in corso B.Croce
interno 25, tra l'altro, al punto 2) era stato istituito il divieto di fermata
sul lato sud del corso, a partire da m 8 circa ad est del f. m. est
dell'interno 25 sino a termine via;
Vista la nota
della Circoscrizione 9 Nizza Millefonti-Lingotto-Filadelfia, nonché la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza -
Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso B. Croce interno 25
1)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono
la via da ovest verso est nel tratto compreso tra corso B.Croce e via Onorato
Vigliani interno 87;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato sud della via, nel tratto a partire
dall'intersezione est di via Onorato Vigliani interno 87 e procedendo verso est
sino al termine della via;
3)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 3844 prot. n. 661 del 6.12.2002,
limitatamente al punto 2), meglio specificato in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)