ORDINANZA N. 4516

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 608

LOCALITÀ Piazza SAN CARLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 30/10/2006

SB/VARIE06/carlo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2433 prot. n. 309 del 5.6.2006 con la quale in piazza San Carlo, tra l'altro, è stata istituita la ZTL Pedonale denominata Area Pedonale "San Carlo" comprendente: piazza San Carlo (ad esclusione dell'asse di attraversamento di via Santa Teresa - via Maria Vittoria), e via Roma nel tratto compreso tra piazza C.L.N. e piazza San Carlo, integrativa dell'ordinanza n 523 del 12.2.2004;

Viste le deroghe al divieto di transito contenute nella suddetta ordinanza n. 523/04;

Considerate le attività connesse alle Chiese "San Carlo" e "Santa Cristina" presenti a sud dell'omonima piazza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nella ZTL Pedonale "San Carlo"

­       il consenso al transito e alla sosta, per il tempo strettamente necessario, in corrispondenza delle Chiese "San Carlo" e "Santa Cristina", limitatamente ai veicoli adibiti ai servizi religiosi;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)