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ORDINANZA N. 4516 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 608 |
LOCALITÀ Piazza SAN CARLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 30/10/2006 |
SB/VARIE06/carlo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2433 prot. n. 309 del 5.6.2006 con la quale in piazza San Carlo,
tra l'altro, è stata istituita la ZTL Pedonale denominata Area
Pedonale "San Carlo" comprendente: piazza San Carlo (ad
esclusione dell'asse di attraversamento di via Santa Teresa - via Maria
Vittoria), e via Roma nel tratto compreso tra piazza C.L.N. e piazza San
Carlo, integrativa dell'ordinanza n 523 del 12.2.2004;
Viste
le deroghe al divieto di transito contenute nella suddetta ordinanza n. 523/04;
Considerate le
attività connesse alle Chiese "San Carlo" e "Santa Cristina" presenti a sud
dell'omonima piazza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nella ZTL Pedonale "San Carlo"
il
consenso al transito e alla sosta, per il tempo strettamente necessario, in
corrispondenza delle Chiese "San Carlo" e "Santa Cristina", limitatamente ai
veicoli adibiti ai servizi religiosi;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)