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ORDINANZA
N. 4505 |
CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE
ESERCIZIO
nro
progr. 3091 T |
LOCALITÀ:
piazza Castello, ecc. |
data
27.10.2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
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SC/23/A/manifestazione/castello |
IL
DIRIGENTE
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione
approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto
l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista
la segnalazione del Gabinetto del Sindaco - Settore Affari Generali e
Manifestazioni, relativa alla celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate per i provvedimenti richiesti dal Comando RFC Interregionale
Nord;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il
giorno 31.10.2006
in:
·
il consenso
al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo
pubblico per consentire l'appiedamento dei reparti;
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e
con sosta consentita agli autobus dei reparti delle FF.AA;
il giorno 4 novembre 2006
·
il consenso
al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo
pubblico per consentire l'appiedamento dei reparti;
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e
con sosta consentita agli autobus dei reparti delle FF.AA;
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con
sosta consentita ai veicoli delle Autorità e dei veicoli delle Forze
Armate;
con
la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque
subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti
condizioni:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà
avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco
almeno quarantotto ore prima delle celebrazioni;
·
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia
presenti in loco;
·
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.
37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
Dott. Luisella NIGRA