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ORDINANZA N. 4438 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 600 |
LOCALITÀ Corso RACCONIGI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 25/10/2006 |
SB/VARIE06/racconigi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
deliberazione della Giunta Municipale del 7.12.1989, meccanografico n.
8915342/16, avente per oggetto "spazi di sosta di pertinenza delle aree
mercatali";
Visti i disegni
progettuali elaborati dal civico ufficio tecnico relativi al nuovo assetto
dell'area mercatale di corso Racconigi, nel tratto compreso tra corso Vittorio
Emanuele II e via Monginevro;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Racconigi
tratto: corso Vittorio Emanuele II - Via Monginevro
1) l'istituzione del divieto di
sosta, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati ai
veicoli degli operatori del mercato muniti di specifico contrassegno rilasciato
dal Settore Commercio, sulla banchina centrale del corso, in quanto trattasi di
pertinenza del mercato,
a) nei giorni
prefestivi, dalle ore 5.30 alle ore 22:
§
lato
est, a partire da m 8 a nord dell'intersezione con via Monginevro e proseguendo
per m 22, con disposizione "in fila";
§
lato
ovest, a partire da m 9 a sud dell'intersezione con corso Peschiera e
proseguendo per m 18, con disposizione "in fila";
§
lato
est, a partire da m 30 a nord dell'intersezione con via Monginevro e
proseguendo fino all'intersezione con corso Peschiera, con disposizione "a
spina";
§
lato
ovest, a partire da m 27 a sud dell'intersezione con corso Peschiera e
proseguendo fino all'intersezione con via Monginevro, con disposizione "a
spina";
b)
nei
giorni feriali dalle ore 5.30 alle ore 17 e nei giorni prefestivi dalle ore
5.30 alle ore 22,
con disposizione "in fila":
§ lato est, a partire da m 24
a nord dell'intersezione con corso Peschiera e proseguendo per m 53;
§ lato est, a partire da m 10
a sud dell'intersezione con via Vigone e proseguendo per m 50;
§ lato est, a partire da m 8 a
sud dell'intersezione con via Frejus e proseguendo per m 55;
con
disposizione "a spina":
§
lato
est, a partire da m 77 a nord dell'intersezione con corso Peschiera e
proseguendo per m 128;
§
lato
est, a partire dall'intersezione con via Vigone e proseguendo in direzione nord
per m 110;
§
lato
est, nel tratto compreso tra via Frejus e corso Vittorio Emanuele II;
§
lato
ovest, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e corso Peschiera;
2)
l'istituzione
del divieto di transito, di sosta e di fermata dalle ore 0 alle 24, sulla
banchina centrale nel tratto compreso tra via Monginevro e corso Vittorio
Emanuele II, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato dalle
ore 5.30 alle ore 15 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20 dei giorni
prefestivi, e ai mezzi di servizio e di soccorso;
3)
l'istituzione
del divieto di transito sulla carreggiata di collegamento tra le carreggiate
est ed ovest di corso Racconigi in corrispondenza di via Vigone, fatta
eccezione per i veicoli degli operatori del mercato dalle ore 5.30 alle ore 15
dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20 dei giorni prefestivi;
4)
la
revoca di tutti i provvedimenti relativi alla regolamentazione viabile
dell'area mercatale di corso Racconigi nel tratto: corso Vittorio Emanuele II -
via Monginevro, in contrasto con la presente ordinanza;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)