ORDINANZA N. 4438

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 600

LOCALITÀ Corso RACCONIGI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 25/10/2006

SB/VARIE06/racconigi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del 7.12.1989, meccanografico n. 8915342/16, avente per oggetto "spazi di sosta di pertinenza delle aree mercatali";

Visti i disegni progettuali elaborati dal civico ufficio tecnico relativi al nuovo assetto dell'area mercatale di corso Racconigi, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Monginevro;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Racconigi

tratto: corso Vittorio Emanuele II - Via Monginevro

1) l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati ai veicoli degli operatori del mercato muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sulla banchina centrale del corso, in quanto trattasi di pertinenza del mercato,

a) nei giorni prefestivi, dalle ore 5.30 alle ore 22:

§         lato est, a partire da m 8 a nord dell'intersezione con via Monginevro e proseguendo per m 22, con disposizione "in fila";

§         lato ovest, a partire da m 9 a sud dell'intersezione con corso Peschiera e proseguendo per m 18, con disposizione "in fila";

§         lato est, a partire da m 30 a nord dell'intersezione con via Monginevro e proseguendo fino all'intersezione con corso Peschiera, con disposizione "a spina";

§         lato ovest, a partire da m 27 a sud dell'intersezione con corso Peschiera e proseguendo fino all'intersezione con via Monginevro, con disposizione "a spina";

b)            nei giorni feriali dalle ore 5.30 alle ore 17 e nei giorni prefestivi dalle ore 5.30 alle ore 22,

con disposizione "in fila":

§ lato est, a partire da m 24 a nord dell'intersezione con corso Peschiera e proseguendo per m 53;

§ lato est, a partire da m 10 a sud dell'intersezione con via Vigone e proseguendo per m 50;

§ lato est, a partire da m 8 a sud dell'intersezione con via Frejus e proseguendo per m 55;

con disposizione "a spina":

§         lato est, a partire da m 77 a nord dell'intersezione con corso Peschiera e proseguendo per m 128;

§         lato est, a partire dall'intersezione con via Vigone e proseguendo in direzione nord per m 110;

§         lato est, nel tratto compreso tra via Frejus e corso Vittorio Emanuele II;

§         lato ovest, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e corso Peschiera;

2)      l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata dalle ore 0 alle 24, sulla banchina centrale nel tratto compreso tra via Monginevro e corso Vittorio Emanuele II, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato dalle ore 5.30 alle ore 15 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20 dei giorni prefestivi, e ai mezzi di servizio e di soccorso;

3)      l'istituzione del divieto di transito sulla carreggiata di collegamento tra le carreggiate est ed ovest di corso Racconigi in corrispondenza di via Vigone, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato dalle ore 5.30 alle ore 15 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20 dei giorni prefestivi;

4)      la revoca di tutti i provvedimenti relativi alla regolamentazione viabile dell'area mercatale di corso Racconigi nel tratto: corso Vittorio Emanuele II - via Monginevro, in contrasto con la presente ordinanza;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)