ORDINANZA N. 4434

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 596

LOCALITÀ Via delle ORFANE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 25/10/2006

SB/VARIE06/orfane

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1247 prot. n. 232 del 24.4.2002 con la quale, in via delle Orfane, tra l'altro, al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato OVEST della via, a m 10.00 circa a SUD del f. passo carrabile SUD contrassegnato dal n.c. 27, per n. 1 posto auto con disposizione "in fila";

Considerato che gli stalli di sosta riservati ai disabili presenti nell'area circostante di via delle Orfane, soddisfano già la percentuale del 2% del totale di posti auto come previsto dalla normativa vigente;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via delle Orfane

1)      la revoca dell'ordinanza n. 1247 prot. n. 232 del 24.4.2002, limitatamente al punto 1) meglio specificato in premessa;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) della suddetta ordinanza, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)