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ORDINANZA N.
4399 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 593 |
LOCALITÀ Via GIORDANO BRUNO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
del 23/10/2006 |
SB/DISABILI06/bruno |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 3612 prot. n. 724 del 17.10.2001 con la quale in via Giordano Bruno veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone motulese o non vedenti, muniti del "simbolo di accessibilità", sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 150/A, per un tratto di m 7.50 circa, con disposizione "in fila;
Considerato
che si dovrà traslare la fermata dei mezzi pubblici del G.T.T. S.p,A.;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via
Giordano Bruno
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19 dei giorni feriali, escluso il sabato, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone motulese o non vedenti, muniti del "simbolo di accessibilità", sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 150/A, per un tratto di m 7.50 circa, con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 3612 prot. n. 724 del 17.10.2001, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)