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ORDINANZA N. 4399

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 593

LOCALITÀ Via GIORDANO BRUNO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 23/10/2006

SB/DISABILI06/bruno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 3612 prot. n. 724 del 17.10.2001 con la quale in via Giordano Bruno veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone motulese o non vedenti, muniti del "simbolo di accessibilità", sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 150/A, per un tratto di m 7.50 circa, con disposizione "in fila;

Considerato che si dovrà traslare la fermata dei mezzi pubblici del G.T.T. S.p,A.;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Giordano Bruno

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19 dei giorni feriali, escluso il sabato, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone motulese o non vedenti, muniti del "simbolo di accessibilità", sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 150/A, per un tratto di m 7.50 circa, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3612 prot. n. 724 del 17.10.2001, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)