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ORDINANZA N. 4345 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
580 |
LOCALITÀ Corso ARIMONDI - Corso TRENTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 18/10/2006 |
SB/VARIE06/arimondi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2385 prot. n. 318 del 20.6.2005 con la quale era stato disposto:
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1 Centro - Crocetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
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l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, sul lato
nord del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n. 5)
a partire da m 3 circa ad ovest del filo carraio ovest del n.c. 6/A e
procedendo verso ovest, in posizione parallela al filo fabbricato con interasse
di m 1 circa;
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l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, sul lato
sud del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n.6), a
partire da m 7 circa ad ovest del n.c. 13 e procedendo verso ovest, in
posizione parallela al filo fabbricato, con interasse di m 1 circa;
C) la revoca dell'ordinanza n.
2385 prot. n. 318 del 20.6.2005, meglio specificata in premessa;
D) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)