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ORDINANZA N. 4345

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 580

LOCALITÀ Corso ARIMONDI - Corso TRENTO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18/10/2006

SB/VARIE06/arimondi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2385 prot. n. 318 del 20.6.2005 con la quale era stato disposto:

A)           in corso Arimondi l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato nord del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n. 5) a partire da m 3 circa ad ovest del filo carraio ovest del n.c. 6/A e procedendo verso ovest, in posizione parallela al filo fabbricatocon interasse di m 1 circa;

B)            in corso Trento l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato sud del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n.6), a partire da m 7 circa ad ovest del n.c. 13 e procedendo verso ovest, in posizione parallela al filo fabbricato, con interasse di m 1 circa;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1 Centro - Crocetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Arimondi

 

 

-                l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, sul lato nord del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n. 5) a partire da m 3 circa ad ovest del filo carraio ovest del n.c. 6/A e procedendo verso ovest, in posizione parallela al filo fabbricato con interasse di m 1 circa;

 

B)           in corso Trento

 

-                l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, sul lato sud del corso, per un tratto di m 4 circa, nelle apposite rastrelliere (n.6), a partire da m 7 circa ad ovest del n.c. 13 e procedendo verso ovest, in posizione parallela al filo fabbricato, con interasse di m 1 circa;

 

C) la revoca dell'ordinanza n. 2385 prot. n. 318 del 20.6.2005, meglio specificata in premessa;

 

D) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)