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ORDINANZA N. 4344

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 579

LOCALITÀ interno 46 di corso Agnelli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 18.10.2006

GI/VARIE06/internoagnelli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali del Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'interno 46 di corso Agnelli

1)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2)   la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità, all'intersezione dell'interno 123 di via Filadelfia, l'interno 20 di via Bainsizza con l'interno 46 stesso, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

3)   la posa di paletti del tipo "Città di Torino" aventi la funzione di dissuasori di sosta, rispettivamente:

all'intersezione con corso Giovanni Agnelli

·      n. 2 sullo smusso del marciapiede NORD e n. 1 sullo smusso marciapiede SUD;

all'intersezione con l'interno 20 di via Bainsizza sul proseguimento dell'interno 123 di via Filadelfia

·      n. 1 su ciascuno degli smussi dei marciapiedi NORD dell'interno 46;

·      n. 1 su ciascuno degli smussi dei marciapiedi SUD dell'interno 46;

all'intersezione con via Tripoli

·      n. 1 sullo smusso del marciapiede NORD e n. 1 sullo smusso del marciapiede SUD;

 

4)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei paletti dissuasori e dell'attraversamento rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)