|
ORDINANZA N. 4344 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
579 |
LOCALITÀ interno 46 di corso Agnelli |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
18.10.2006 |
GI/VARIE06/internoagnelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati
progettuali del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 46
di corso Agnelli
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2)
la
realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di
velocità, all'intersezione dell'interno 123 di via Filadelfia, l'interno 20 di
via Bainsizza con l'interno 46 stesso, avente le caratteristiche costruttive
indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
3)
la
posa di paletti del tipo "Città di Torino" aventi la funzione di dissuasori di
sosta, rispettivamente:
all'intersezione con corso Giovanni Agnelli
· n. 2 sullo smusso del
marciapiede NORD e n. 1 sullo smusso marciapiede SUD;
all'intersezione con l'interno 20 di via Bainsizza sul proseguimento
dell'interno 123 di via Filadelfia
· n. 1 su ciascuno degli
smussi dei marciapiedi NORD dell'interno 46;
· n. 1 su ciascuno degli
smussi dei marciapiedi SUD dell'interno 46;
all'intersezione con via
Tripoli
· n. 1 sullo smusso del
marciapiede NORD e n. 1 sullo smusso del marciapiede SUD;
4)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei paletti dissuasori e
dell'attraversamento rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)