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ORDINANZA N. 4343 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 578 |
LOCALITÀ via Bainsizza |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 18/10/2006 |
GI/VARIE06/bainsizza |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 142, 158 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati
progettuali del Settore Mobilità
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 20
di via Bainsizza
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sui lati prospicienti i fabbricati dell'interno, con
sosta consentita sulla banchina di nuova realizzazione, negli spazi attrezzati
e/o demarcati nella parte centrale
dell'interno, con disposizione "in fila" parallelamente al filare di piante;
3)
la
posa di paletti aventi la funzione di dissuasori di sosta del tipo "Città di
Torino" all'intersezione dell'interno con via Baisizza rispettivamente
·
n.
1 sullo smusso del marciapiede EST e n. 1 sullo smusso del marciapiede OVEST
dell'interno;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)