Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 4343

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 578

LOCALITÀ via Bainsizza

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 18/10/2006

GI/VARIE06/bainsizza

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 142, 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali del Settore Mobilità

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'interno 20 di via Bainsizza

1)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2)      l'istituzione del divieto di fermata sui lati prospicienti i fabbricati dell'interno, con sosta consentita sulla banchina di nuova realizzazione, negli spazi attrezzati e/o demarcati nella parte centrale dell'interno, con disposizione "in fila" parallelamente al filare di piante;

3)      la posa di paletti aventi la funzione di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" all'intersezione dell'interno con via Baisizza rispettivamente

·        n. 1 sullo smusso del marciapiede EST e n. 1 sullo smusso del marciapiede OVEST dell'interno;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)