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ORDINANZA N. 4341 |
CITTĀ DI TORINO
Prot. n. 576 |
LOCALITĀ Via San Rocchetto, via Rivara, via Corio, via Fiano, via Locana, via Rocciamelone, via Musinč, via Ceres |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 18/10/2006 |
LB/VARIE06/san rocchetto, ecc |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 6 luglio 2004, mecc. n. 2004 05429/120, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente l'oggetto: "Interventi straordinari -
Riorganizzazione viabile area San Donato - Campidoglio e Parella - Approvazione
progetto definitivo";
Ritenuta la necessitā, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la posa di paletti del tipo "Cittā di Torino" aventi lo scopo di dissuasori della sosta, a m 1.20 circa dal fabbricato, con un interasse di m 1.50 circa, e precisamente:
A) in via San Rocchetto
sul lato
Ovest
- nel tratto compreso tra via Cibrario e via Rocciamelone,
- a partire dal f.f. Nord di via Balme e procedendo verso Nord per un tratto di m 17.00 circa;
sul lato
Est
- nel tratto compreso tra via Rocciamelone ed il n.c. 28 C;
- a partire da m 31.00 circa a Sud del f.f. SUD di via Balme e procedendo verso Sud per un tratto di m 12.00 circa,
- a partire dal f.f. Sud di via Balme e procedendo verso Sud per un tratto di m 2.00 circa;
B)
in via Rivara
sul lato Est: nel tratto compreso tra via Rocciamelone e via Fabrizi;
C) in via Corio
sul lato Ovest: nel tratto compreso tra via Cibrario e via Fabrizi;
D) in via Fiano
sul lato Est: a partire da m 20.00 circa a Nord del f.f. Nord di via Fabrizi e procedendo verso Nord fino a via Rocciamelone;
E) in via Locana
sul lato
Ovest:
-
nel tratto compreso tra via Fabrizi e via Balme,
-
nel tratto compreso tra via Balme e via Musinč,
-
a partire da m 12.00 circa a Nord di via Musinč e
procedendo verso Nord per un tratto di m 15.00 circa,
-
a partire da m 5.00 circa a Sud del n.c. 14 A e
procedendo verso Sud per un tratto di m 40.00 circa;
F)
in via Musinč
sul lato
Nord:
- nel tratto compreso tra via San Rocchetto e via Corio,
- nel tratto compreso tra via Fiano e corso Svizzera;
G) in via Ceres
sul lato
Ovest, nel tratto compreso tra via Musinč e via Rocciamelone;
H) la revoca:
- dell'ordinanza n. 1669 prot. n. 296 del 05/06/2000, con la quale veniva disposta la posa di paletti dissuasori in vari tratti delle vie Locana, Rivara, San Rocchetto;
- dell'ordinanza n. 3221 prot. n. 672 del 20/09/2001, con la quale veniva disposta la posa di paletti dissuasori in via San Rocchetto, sul lato Ovest a partire da m 2.00 circa a Sud di via Cibrario e procedendo verso Sud per un tratto di m 10.00 e sul lato Est a partire da m 6.00 circa a Sud del passo carrabile n.c. 9 e procedendo verso Sud per un tratto di m 76.00 circa;
- dell'ordinanza n. 41 prot. n. 2 del 08/01/2003, con la quale veniva disposta la posa di una serie di paletti dissuasori sul lato Ovest di via Corio a partire da m 1.00 circa a Sud del passo carrabile n.c. 22 e procedendo verso Sud fino a via Balme;
- dell'ordinanza n. 4631 prot. n. 605 del 09/11/2004, con la quale, in via Ceres, veniva istituito il divieto di sosta sul lato Ovest nel tratto compreso tra via Rocciamelone e via Musinč e disposta la posa di n. 7 paletti dissuasori sul lato Est nel tratto fronte n.c. 16;
- dell'ordinanza n. 4632 prot. n. 606 del 09/11/2004, con la quale veniva disposta la posa di n. 7 paletti dissuasori sul lato Est di via Fiano a partire dal f.f. Sud di via Musinč e procedendo verso Sud;
- dell'ordinanza n. 555 prot. n. 77 del 21/02/2005, con la quale veniva disposta la posa di n. 2 paletti dissuasori in corrispondenza del n.c. 12 di via Musinč;
I) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrā ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni puō essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)