CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 574 h[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: c.so Cosenza 49 |
Del 17.10.2006 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: c.so Cosenza 49 |
|
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
|
AP/traslazione/disabile/ad personam/ Cosenza 49 |
|
|
OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 5205 del 20/12/2004 e l'ordinanza
di rettifica n. 3979 del 25/09/2006 che hanno istituito in c.so Cosenza , il
divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n. 1392 , per un posto auto, sul lato
SUD della carreggiata SUD del c.so, nei pressi del n.c. 49 ;
Vista l'ordinanza n. 1345 del 08/07/1997 che ha
istituito in c.so Cosenza , il divieto di sosta permanente con sosta in fila
riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 1392 ,
per un posto auto, sul lato SUD della carreggiata SUD del c.so, nei pressi del
n.c. 49 ;
Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 164 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in c.so Cosenza 49, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;
in c.so Cosenza 49
§ la revoca dell'ordinanza n. 5205 del 20/12/2004 e dell'ordinanza di rettifica n. 3979 del 25/09/2006 , meglio specificata in premessa;
§ la revoca dell'ordinanza n. 1345 del 08/07/1997, meglio specificata in premessa ;
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo
munito di speciale contrassegno n. 164 , per un posto auto, sul lato SUD
della carreggiata SUD del c.so, nei pressi del n.c. 49 ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)