ORDINANZA N. 4284

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.2938 T

LOCALITÀ: piazzale Gabriele di Gorizia

data 13 10 2006

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

SC/23/A/circolazione/gabrieledigorizia

 

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta presentata dalla Divisione Commercio, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione delle manifestazioni che si terranno presso lo Stadio Olimpico durante la stagione calcistica 2006/07;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e per tutta la stagione calcistica 2006/07

nel piazzale Gabriele di Gorizia sul lato Est a partire da circa 35 m a Sud del filo fabbricato Nord/Est di c.so Galileo Ferrarsi per una lunghezza di circa 15 m procedendo verso Sud

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di apposita autorizzazione;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

-         sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;

-         ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;

-         che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA