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ORDINANZA N. 4283 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr.2937 T |
LOCALITÀ:
corso Galileo Ferraris |
data
13 10 2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
prot.
n. |
Am22\morabito/2006/quadrocotsp/ferraris2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dalla Divisione Commercio, tendente ad ottenere l'autorizzazione per
l'occupazione di suolo pubblico, in occasione delle manifestazioni che si
terranno presso lo Stadio Olimpico durante la stagione calcistica 2006/07;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a
far tempo dalla data del presente provvedimento e per tutta la stagione
calcistica 2006/07
in
corso Galileo Ferraris sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST,
partire da m.
100 del f.f. SUD/OVEST di corso Sebastopoli per un tratto di m. 5 procedendo
verso SUD
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli
autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di apposita autorizzazione;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA