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ORDINANZA N. 4268 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 574 |
LOCALITÀ Via
Livorno |
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CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
del 13/10/2006 |
LB/VARIE06/livorno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 36 del
16 febbraio 1977 che istituiva il divieto di sosta permanente su tutta la
carreggiata di via Livorno per tutta la sua lunghezza;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione IV;
Accertata la necessità di
reperire spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 36 del 16/02/1977, meglio specificata in premessa,
limitatamente al tratto di via Livorno compreso tra corso Regina Margherita e
corso Umbria;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)