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ORDINANZA N. 4266 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 572 |
LOCALITÀ Lungo Dora Colletta |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 13/10/2006 |
LB/VARIE06/colletta |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione VII,
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Circoscrizione VII;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in lungo Dora Colletta
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da m 90.00 circa ad OVEST
del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 83 e procedendo verso EST fino a m
65.00 circa ad EST di lungo Dora Colletta interno 113;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati
mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza,
come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
-
a
m 30 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 83,
-
immediatamente
ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c.89,
-
a
m 50.00 circa ad OVEST di lungo Dora Colletta interno 113,
-
immediatamente
ad EST del n.c. 117;
3)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD a partire da m 15.00 circa ad OVEST del
passo carrabile contrassegnato dal n.c. 89 e procedendo verso EST fino a m
10.00 circa ad OVEST di lungo Dora Colletta interno 113;
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono l'interno all'intersezione con lungo Dora Colletta;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)