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ORDINANZA N. 4235 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
563 |
LOCALITÀ via E. Calvo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del 12.10.2006 |
GI/VARIE06/calvo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3795 prot. 653 del 4.12.2002, con la quale in via Calvo veniva
istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato NORD, immediatamente ad EST del passo carrabile
contraddistinto dal n.c. 7, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione
"in fila";
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione della
Direzione Suolo Pubblico - Settore C.O.T.P.S.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via E. Calvo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore
20.00 dei giorni feriali , con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD,
immediatamente ad OVEST del f. passo carrabile contrassegnato dal n.c. 5 e per
un tratto di m 7.50 circa procedendo
verso OVEST con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della
via, immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 7, per
un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila" con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002;
3)
la
revoca del punto 2. dell'ordinanza n. 3795 prot. 653 del 4.12.2002, meglio
specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)