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ORDINANZA N. 4235

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 563

LOCALITÀ via E. Calvo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 12.10.2006

GI/VARIE06/calvo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3795 prot. 653 del 4.12.2002, con la quale in via Calvo veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD, immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 7, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta dei titolari di alcune attività commerciali;

Vista la segnalazione della Direzione Suolo Pubblico - Settore C.O.T.P.S.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via E. Calvo

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali , con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD, immediatamente ad OVEST del f. passo carrabile contrassegnato dal n.c. 5 e per un tratto di m 7.50 circa procedendo verso OVEST con disposizione "in fila";

2)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 7, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila" con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002;

3)      la revoca del punto 2. dell'ordinanza n. 3795 prot. 653 del 4.12.2002, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)