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ORDINANZA N. 4234 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
562 |
LOCALITÀ via Canova |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del
12.10.2006 |
GI/VARIE06/canova |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1765 prot. 246 del 22.04.2006, con la quale in via Canova veniva
istituito il divieto di sosta dalle ore
8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD della via, immediatamente ad EST del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 21 per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione
"in fila";
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali Circoscrizione 8^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Canova
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore alle ore 10.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali
, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di
carico e scarico merci, sul lato NORD della via, immediatamente ad EST del
passo carrabile contraddistinto con il n.c. 21 per un tratto di m 8.00 circa e procedendo verso EST con disposizione
"in fila";
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto fatta eccezione
per gli orari in cui è vigente il suscritto provvedimento, con le modalità
stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 1765 prot. 246 del 22.04.2004, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)