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ORDINANZA N. 4229 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
557 |
LOCALITÀ Corso Brianza, Via Oslavia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
12.10.2006 |
LB/VARIE06/brianza |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Brianza
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata EST, per un tratto di m
22.00 circa, in corrispondenza dell'intersezione con via Oslavia;
2)
la
posa in opera di n.10 paletti dissuasori del tipo "Città di Torino"
aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sul marciapiede EST, a m 0.50 dal
bordo del marciapiede stesso, e precisamente n. 5 a NORD e n. 5 a SUD di via
Oslavia;
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la
posa in opera di n.8 paletti dissuasori del tipo "Città di Torino"
aventi lo scopo di dissuasori della sosta, a m 0.50 dal bordo del marciapiede,
e precisamente n. 4 sul marciapiede NORD e n. 4 sul marciapiede SUD della via,
immediatamente ad EST di corso Brianza;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)