ORDINANZA N. 4225

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2903 T

LOCALITÀ: corso Vittorio Emanuele II

data 11.10.2006

CIRCOSCRIZIONE N.1

prot. n. III.2.2

AM22/morabito/2006/steccati/emanuele13

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159   del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla G.T.T. ;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A)    dal 13.10.2006 al 30.01.2007

in:

 

-        corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata perimetrale Est di piazza Carlo Felice per m. 30 in direzione Est;

-        corso Vittorio Emanuele, carreggiata laterale Nord, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata perimetrale Ovest di piazza Carlo Felice per m. 30 in direzione Ovest;

-        piazza Carlo Felice, carreggiata perimetrale Est, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele per m. 30 in direzione Nord;

-        piazza Carlo Felice, carreggiata perimetrale Ovest, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele per m. 30 in direzione Nord;

·                     l'istituzione del divieto di sosta, permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

 

 

B) dal 23.10.2006 al 30.01.2007

in:

-        corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord, nel tratto compreso tra via Lagrange e piazza Carlo Felice;

-        corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord, nel tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Carlo Felice;

·   l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata , fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

 

C) dal 23.10.2006 al 30.01.2007

in corso Vittorio Emanuele II, lato nord della Semicarreggiata Nord nei tratti compresi tra via Lagrange e piazza Carlo Felice e tra piazza Carlo Felice e via XX Settembre

D) dal 23.10.2006 al 30.01.2007

in corso Vittorio Emanuele II,

·        la sospensione dell'obbligo di procedere diritto e istituzione dell'obbligo di procedere diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la semicarreggiata Nord all'intersezione con la carreggiata perimetrale Est di piazza Carlo Felice;

 

E) dal 23.10.2006 al 30.01.2007

 

in:

-        piazza Carlo Felice, carreggiata perimetrale Est, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele per m. 30 in direzione Nord;

-        Piazza Carlo Felice, carreggiata perimetrale Ovest, su ambo il lati a partire dall'intersezione con la carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele per m. 30 in direzione Nord;

·                     l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

 

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento; l

-         la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA


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