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ORDINANZA N. 4176 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 549 |
LOCALITÀ Piazza della Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 10/10/2006 |
LB/VARIE06/repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1701
prot. n. 207 del 21/04/06 con la quale, nella carreggiata perimetrale del
settore NORD/OVEST di piazza della Repubblica, è stato istituito, tra l'altro,
alla lettera D punto 1) il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata
con sosta consentita, a pagamento, con disposizione "in fila", sul lato
esterno, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e alla lettera D punto
2) comma b) il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno, per un
tratto di m 5.00 circa, immediatamente a SUD di via Cottolengo;
Vista la richiesta della
Questura di Torino, Commissariato di P.S. "Dora Vanchiglia";
Vista la segnalazione della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della Repubblica
carreggiata perimetrale del Settore NORD/OVEST
1)
la
posa in opera di una serie di transenne aventi funzione di dissuasori di sosta,
sul lato OVEST della carreggiata, nel tratto compreso tra corso Regina
Margherita e via Cottolengo, con un interasse di m 1.20 e a m 0.50 dalla linea
di margine;
2)
la revoca:
-
della
sosta istituita alla lettera D punto 1) dell'ordinanza n. 1701 prot. n. 207 del
21/04/06, descritta in premessa, limitatamente al tratto compreso tra corso
Regina Margherita e via Cottolengo,
-
dell'area
riservata alle operazione di carico e scarico cose istituita alla lettera D
punto 2) sub b), della succitata ordinanza n. 1701/06, meglio descritta in
premessa;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa
delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)