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ORDINANZA N. 4174 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 547 |
LOCALITÀ Via SANTENA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 10/10/2006 |
SB/VARIE06/santena |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerata la presenza in
via Santena del servizio A.S.L. dell'Ospedale Molinette;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Santena
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, in tutti i giorni non festivi, con sosta
consentita esclusivamente ai veicoli adibiti ai servizi funebri, sul lato ovest
della via immediatamente a sud del n.c. 3, per un tratto di m 11 circa in
direzione sud, con disposizione "in fila";
2)
la
posa di n. 10 dissuasori di sosta del tipo "piramidi" su carreggiata di cui n.
5 sul lato est e n. 5 sul lato ovest con interasse di m 1.5. circa l'uno
dall'altro, a partire da m 14 circa dal f.sud del p.c. contraddistinto con il
n.c. 3;
3)
la
posa di rastrelliere per biciclette, ciclomotori e motocicli sul marciapiede
prospiciente il n.c. 9, a partire da m 3 circa dal f.f. del civico 9 e
procedendo verso sud per m 6 circa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, dei dissuasori e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)