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ORDINANZA N. 4156

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 546

LOCALITÀ Strada Altessano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 09/10/2006

LB/VARIE06/altessano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 431/393 prot. n. 3334 del 14/05/90 con la quale, al punto 2), veniva istituito il divieto di sosta permanente su ambo le carreggiate di strada Altessano, con sosta consentita sulle banchine rialzate laterali, nei tratti all'uopo sistemati;

Considerato che nel tratto di strada oggetto del presente provvedimento è stata collocata una fermata per veicoli di trasporto pubblico GTT;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada Altessano

1)   la posa di n. 8 paletti del tipo "Città di Torino", dotati di dispositivo rifrangente, aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sulla banchina EST a m 2.50 circa dal bordo della banchina medesima, con un interasse di m 1.50 circa, a partire da m 7.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 42 e procedendo verso NORD;

2)   la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 431/393 prot. n. 3334 del 14/05/90, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al suddetto punto 1);

3)   la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)