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ORDINANZA N. 4153 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 543 |
LOCALITÀ Via Treviso |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 09/10/2006 |
LB/VARIE06/treviso |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2201
prot. n. 395 del 05/06/2003 con la quale alla lettera C) punto 3) veniva
istituito, in via Treviso, tratto: via Livorno - corso Umbria, il divieto di
fermata sul lato NORD, fatta eccezione per un tratto di m 35.00 circa ad OVEST
di via Livorno ove è consentita la fermata esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, e con sosta consentita nell'apposita
ansa, nel tratto compreso tra la strada interna situata a m 80 circa ad Est di
corso Umbria ed il corso Umbria;
Considerata la carenza di
spazi per la sosta nella zona ed accertato che le dimensioni dell'area per le
operazioni di carico e scarico merci istituita con la succitata ordinanza sono
da ritenersi eccessive;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Treviso, carreggiata NORD
tratto: via Livorno - corso Umbria
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato NORD, con sosta consentita nelle apposite anse,
con disposizione "in fila", e precisamente:
-
per
un tratto di m 35.00 circa, ad OVEST di via Livorno,
-
nel
tratto compreso tra la strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso
Umbria e corso Umbria stesso;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD, a partire da m 28.00 circa ad OVEST di via
Livorno e procedendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa, con
disposizione "in fila";
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 2201 prot. n. 395 del 05/06/2003, limitatamente alla
lettera C) punto 3), meglio descritto in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)