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ORDINANZA N. 4153

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 543

LOCALITÀ Via Treviso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 09/10/2006

LB/VARIE06/treviso

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2201 prot. n. 395 del 05/06/2003 con la quale alla lettera C) punto 3) veniva istituito, in via Treviso, tratto: via Livorno - corso Umbria, il divieto di fermata sul lato NORD, fatta eccezione per un tratto di m 35.00 circa ad OVEST di via Livorno ove è consentita la fermata esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, e con sosta consentita nell'apposita ansa, nel tratto compreso tra la strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso Umbria ed il corso Umbria;

Considerata la carenza di spazi per la sosta nella zona ed accertato che le dimensioni dell'area per le operazioni di carico e scarico merci istituita con la succitata ordinanza sono da ritenersi eccessive;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Treviso, carreggiata NORD
tratto: via Livorno - corso Umbria

1)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD, con sosta consentita nelle apposite anse, con disposizione "in fila", e precisamente:

-         per un tratto di m 35.00 circa, ad OVEST di via Livorno,

-         nel tratto compreso tra la strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso Umbria e corso Umbria stesso;

2)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD, a partire da m 28.00 circa ad OVEST di via Livorno e procedendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";

3)   la revoca dell'ordinanza n. 2201 prot. n. 395 del 05/06/2003, limitatamente alla lettera C) punto 3), meglio descritto in premessa;

4)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)