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ORDINANZA N. 4093 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 542 |
LOCALITÀ Via COLOMBO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 4.10.2006 |
SB/VARIE06/colombo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3338 prot. n. 451 del 27.7.2006 con la quale è stato istituito,
tra l'altro, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato SUD della via Colombo, a partire da m 1,5 circa in direzione
EST dal filo carrabile EST del n. civico 45 per m 10.00 circa in direzione EST
con disposizione "in fila";
Considerato che, per errata
realizzazione dell'area di sosta per carico e scarico di cui alla suddetta
ordinanza n. 3338, nonché per problemi di compatibilità con gli orari relativi
alle attività scolastiche;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Colombo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17 alle ore 20
dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m
7 circa a partire da m 1,5 circa ad est del f. carraio est contraddistinto con
il n.c. 43/b e procedendo verso est, e la contestuale revoca della sosta a
pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3338 del 27.6.2006, meglio specificata in premessa;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento nell'area già riservata al carico e scarico di cui
all'ordinanza n. 3338 del 27.6.2006;
4)
la
conferma del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 tonnellate, nel tratto compreso tra corso De Gasperi e corso Duca
degli Abruzzi;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)