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ORDINANZA N. 4092 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 541 |
LOCALITÀ Via VENTIMIGLIA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
4.10.06 |
SB/VARIE06/ venti |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3596 prot. n. 472 del 30.08.2006 con la quale, in via Ventimiglia, tra l'altro, al punto 1) a) è stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato OVEST della via a partire da m 5 circa dal f.m. sud di corso Spezia, per m 30 circa in direzione sud, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 74;
Vista
la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
via Ventimiglia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in
fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato
OVEST della via a partire da m 5 circa dal f.m. sud di corso Spezia, per m 37
circa in direzione sud, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 74;
2) la revoca parziale dell'ordinanza n. 3596
prot. n.472 del 30.08.2006, limitatamente alla lettera a) del punto 1), meglio
specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)