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ORDINANZA N. 4091 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 540 |
LOCALITÀ Lungo Dora Siena |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
4.10.2006 |
LB/VARIE06/siena |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione VII;
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Circoscrizione VII;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Lungo Dora Siena
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da via Ricasoli e
procedendo verso OVEST per un tratto di m 85.00;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
-
sulla
semicarreggiata SUD, immediatamente ad OVEST del n.c. 104,
-
sulla
semicarreggiata NORD, a m 30.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del
f.f. OVEST di via Ricasoli;
3)
la
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di
rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, a m 50.00 circa ad OVEST del f.f.
OVEST di via Ricasoli;
4)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)