ORDINANZA N. 4034

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2747 T

LOCALITÀ strada dei Ronchi ai Cunicoli Alti, strada dei Ronchi, strada Fioccardo, via dell'Asilo, viale Curreno, strada S. Vito Revigliasco, strada S. Margherita

data 28.09.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

FB45/B/parcheggi/ronchi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria ;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in:

§         Strada dei Ronchi ai Cunicoli Alti, tratto: strada dei Ronchi - n.c. 51, dal 02.10.06 al 13.10.06;

§         Strada dei Ronchi, tratto: piazza Freguglia - strada dei Ronchi ai Cunicoli Alti, dal 02.10.06 al 13.10.06;

§         Strada Fioccardo, tratto: strada dei Ronchi - n.c. 55, dal 09.10.06 al 20.10.06;

§         Via dell'Asilo, tratto: strada del Fioccardo - strada S. Rocco, dal 09.10.06 al 20.10.06;

§         Viale Curreno, tratto: corso Lanza - strada S. Vito Revigliasco, dal 16.10.06 al 27.10.06;

§         Strada S. Vito Revigliasco, tratto: viale Curreno - n.c. 48, dal 16.10.06 al 27.10.06;

§         Strada S. Margherita, tratto: viale Lanza - n.c. 138, dal 23.10.06 al 07.11.06;

·        l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare alternato, regolato da movieri;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

 

B) dal 02.10.06 al 07.11.06 per il tempo necessario all'intervento sulle intersezioni, per un periodo massimo di 4 ore

in:

§         Strada dei Ronchi ai Cunicoli Alti all'intersezione con strada Ronchi e strada Tetti Granaglia;

§         Strada dei Ronchi all'intersezione con strada Fioccardo, strada Meano, strada Leone Fontana e strada Creusa;

§         Strada Fioccardo all'intersezione con via dell'Asilo e via Sappone;

§         Via dell'Asilo all'intersezione con strda S. Rocco e strada Fioccardo;

§         Viale Curreno all'intersezione con via dell'Asilo e e via Sappone;

§         Strada S. Vito Revigliasco in prossimità delle inserzioni con le vie trasversali;

§         Strada S. Margherita in prossimità delle inserzioni con le vie trasversali;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)     la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)     che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)