ORDINANZA N. 4005

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2719 t

LOCALITÀ via Nizza

data 26.09.06

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/nizza11

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della GTT S.p.A., relativa ai lavori della lina 1 della Metropolitana;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

dal 02.10.06 al 23.10.06, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali

 

A) in via Nizza

 

·        l'istituzione di corsia riservata a particolari categorie di veicoli ed utenze nella carreggiata Est nel tratto compreso tra via Baretti e corso Marconi;

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione su detta corsia, fatta eccezione per:

§       i veicoli di trasporto pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio;

§       i taxi con origine o destinazione alla Stazione di Porta Nuova;

§       i veicoli in servizio di pronto intervento sulle corsie riservate;

§       i veicoli dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, Servizi di Soccorso, nei casi previsti dall'art. del D.Lgs 285/92;

§       i veicoli delle persone che abbiano titolo per accedere ai passi carrabili ubicati lungo la corsia riservata;

§       per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

B) in via Baretti all'intersezione con via Nizza

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

C) in via Baretti, trattto: via Nizza - via Saluzzo

·        l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)