CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 543 h[DC2] |
LOCALITÀ: c.so Cosenza 49 |
del
25.9.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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AP/disabile/ad personam/rettifica/ Cosenza 49 |
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OGGETTO: Rettifica di richiesta di
un parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 1392 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in c.so Cosenza 49, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;
Vista l'ordinanza n. 5205 del 20/12/2004 che ha istituito in c.so Cosenza 49, il divieto di sosta permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 164, per un posto auto, sul lato SUD della carreggiata SUD del c.so, nei pressi del n.c. 49;
in c.so Cosenza 49
§ la rettifica parziale dell'ordinanza n 5205 del 20/12/2004 , meglio specificata in premessa, sostituendo alle parole "speciale contrassegno n 164", le parole "speciale contrassegno n 1392";
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)