ORDINANZA N. 3975

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 2699 T

LOCALITÀ area stadio olimpico

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 22.10.2006

Am22/ morabito/2006/cotspcircolaz/stadio0

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2006, mecc. n. 200605421/119 avente per oggetto: "Istituzione sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 05.settembre 2006, mecc. n. 200606315/119 avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - modifiche ed integrazioni alla disciplina della circolazione e della sosta";

Visti i punti del dispositivo delle suddette deliberazioni con cui si demanda l'attuazione dei provvedimenti viabili all'emanazione delle relative ordinanze dirigenziali;

Viste le ordinanze: n. 3725 prot. n. 2534 T del 07.09.2006, n. 3819 prot. n. 2591 T del 13.09.2006, n. 3918 prot. n. 2656 T del 19.09.2006, con la quale sono stati istituiti , in via sperimentale i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di calcio allo stadio Olimpico;

Considerato che occorre apportare alcuni correttivi alle ordinanze sopra citate, al fine di migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità pubblica;

Vista l'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, su ambo i lati delle carreggiate NORD e SUD del corso Monte Lungo, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5 tonnellate al fine di non consentire il superamento del muro perimetrale dell'infrastruttura militare ivi presente;

Vista l'ordinanza n. 3662 prot. 614 del 25.09.2003 con la quale al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5 tonnellate su ambo i lati della via De Cristoforis;

Vista la nota del Dirigente Sicurezza Stradale del Corpo di Polizia Municipale;

Sentiti in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per la regolamentazione della circolazione stradale;

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A)                     la revoca delle ordinanze n. 3725 prot. n. 2534 T del 07.09.2006, n. 3819 prot. n. 2591 T del 13.09.2006, n. 3918 prot. n. 2656 T del 19.09.2006;

 

B) in via sperimentale, sino a revoca della presente

nell'area dello Stadio Olimpico

 

durante il campionato di calcio 2006/2007

 

 

a) .       in corso Monte Lungo con inizio alle ore 12,00 e termine alle ore 20,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle ore 24,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento serale , salvo diversamente specificato:

1)      l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, su ambo i lati della carreggiata NORD, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture su ambo i lati della carreggiata SUD, a partire da m 50.00 ad EST di corso IV Novembre, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;

3)      l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture sulla banchina rialzata del lato NORD della carreggiata NORD, compresa tra piazza Costantino il Grande e corso Pascoli, con disposizione "a spina", alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;

4)      l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata SUD per un tratto di m 50.00 ad EST di corso IV Novembre, con la sosta riservata esclusivamente ai veicoli delle Forze dell'Ordine;

5)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

6) il consenso alla sosta per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro in tutti i parcheggi a pagamento istituiti con la presente ordinanza, dalle ore 12,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio nello Stadio Olimpico, salvo diversamente specificato;

 

b)     in corso Galileo Ferraris con inizio alle ore 12,00 e termine alle ore 20,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle ore 24,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento serale , salvo diversamente specificato:

  1. l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture alla tariffa forfettaria di 5.00 euro:

;     su ambo i lati della carreggiata centrale, nel tratto: corso Sebastopoli - via De Cristoforis;

;     sul lato destro, secondo il giusto senso di marcia, delle carreggiate centrali, nel tratto: via De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande;

;     su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST, nel tratto piazzale Costantino il Grande - corso Sebastopoli;

;     sul lato EST della carreggiata laterale EST, nel tratto: corso Sebastopoli - piazzale Costantino il Grande;

;     sulla banchina rialzata ad OVEST della carreggiata laterale EST, con disposizione "a spina" nel tratto compreso: corso Sebastopoli - piazzale Costantino il Grande;

 

2.      l'istituzione del divieto di sosta permanente sui tratti di cui ai commi 1 e 2. del punto 1) suddetto, ad eccezione dei giorni e delle ore in cui vige la sosta a pagamento;

 

3.      l'istituzione del divieto di fermata sul lato sinistro, secondo il giusto senso di marcia, delle carreggiate centrali, nel tratto: via De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande;

4.        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 12,00 e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara pomeridiana e dalle ore 18,00 e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara serale, sulle carreggiate laterali del corso nel tratto: corso Sebastopoli - piazzale Costantino il Grande, fatta eccezione per i veicoli diretti alle aree di sosta e ai passi carrabili ivi ubicati, per i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso;

 

5.      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 12,00 alle ore 19,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle 17,00 alle 24,00 per le partite serali, con sosta riservata ai veicoli al servizio delle persone disabili, muniti di speciale contrassegno: sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST, per un tratto corrispondente a n. 20 posti auto immediatamente a NORD di c.so Sebastopoli, con disposizione "in fila" e su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST, per un tratto corrispondente a n. 10 posti auto per lato, immediatamente a SUD del c.so Sebastopoli;

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli al servizio delle persone disabili, muniti di speciale contrassegno, e per i veicoli delle Forze dell'Ordine, sulla carreggiata laterale OVEST, nel tratto: corso Sebastopoli - via Filadelfia;
  2. l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, su ambo i lati della carreggiata laterale EST, nel tratto: p.le San Gabriele di Gorizia - via Contratti;
  3. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto: p.le Costantino il Grande - c.so Sebastopoli;

9. il consenso alla sosta per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro in tutti i parcheggi a pagamento istituiti con la presente ordinanza, dalle ore 12,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio nello Stadio Olimpico, salvo diversamente specificato;

 

c)     in via De Cristoforis con inizio alle ore 12,00 e termine alle ore 20,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle ore 24,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento serale , salvo diversamente specificato:

1.      l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, su ambo i lati della via, esclusi i tratti in cui è vigente il divieto di fermata, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;

 

2. il consenso alla sosta per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro in tutti i parcheggi a pagamento istituiti con la presente ordinanza, dalle ore 12,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio nello Stadio Olimpico, salvo diversamente specificato;

3. la sospensione dell'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 e la sospensione del punto 1) dell'ordinanza n. 3662 del 25.09.2003 meglio specificate in premessa;

d) in corso Giovanni Agnelli sulla carreggiata laterale EST

 

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di fermata, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno interessato dalla gara pomeridiana e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno interessato dalla gara serale, nel tratto: via Filadelfia - corso Sebastopoli, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'ordine, di Soccorso e per i veicoli autorizzati;
  2. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, nel tratto: via Filadelfia - via San Marino, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno interessato dalla gara pomeridiana e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno interessato dalla gara serale fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, per i veicoli diretti ai passi carrabili ivi ubicati e per i veicoli dei giornalisti muniti di appositi "pass";

e) in via Filadelfia

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di fermata, nel tratto: corso G. Agnelli - ingresso carrabile contrassegnato dal n.c. 88 della via stessa, escluso;
  2. l'istituzione del divieto di transito dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e di fermata, dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del giorno interessato dalla gara pomeridiana l'istituzione del divieto di transito dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e di fermata, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del giorno interessato dalla gara serale nel tratto: corso Galileo Ferraris - ingresso carrabile contrassegnato dal n.c. 88 della via stessa, compreso, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, per i veicoli diretti ai passi carrabili ivi ubicati e per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) in occasione degli incontri della Juventus F.C.:

 

in corso IV Novembre, carreggiata laterale EST

  1. la sospensione del senso unico da SUD verso NORD dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico, nel tratto: corso Monte Lungo - corso Sebastopoli;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, per un tratto di m 200 a NORD di corso Sebastopoli, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico;

 

  1. l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 14,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali, per un tratto di m 200 a NORD di corso Sebastopoli;

 

 

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare , per un tratto di m 200 a NORD di corso Sebastopoli, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico, fatta eccezione per gli autobus che trasportano gli spettatori, per i veicoli di Soccorso e delle Forze dell'Ordine;

 

 

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, a partire da 200 m dal f.m. NORD di corso Sebastopoli sino a corso Montelungo, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico;

 

 

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico, a partire da m 200 dal f.m. NORD di corso Sebastopoli e sino a corso Montelungo, con precedenza per i veicoli ammessi alla circolazione, provenienti da NORD, al fine di consentire l'uscita dei veicoli in sosta nel tratto medesimo;
  2. l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in occasione delle partite serali di calcio allo Stadio Olimpico, nel varco esistente in corrispondenza di via Caprera;

 

g) in corso Sebastopoli

1.      l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

 

 

h) in corso Agnelli

1.      l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

2.      l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

i) in occasione degli incontri del Torino F.C.:

in corso IV Novembre, su ambo i lati della carreggiata laterale EST

1.      l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro e agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto tra corso Sebastopoli e corso Monte Lungo;

2.      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;

l) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)