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ORDINANZA N. 3975 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 2699 T |
LOCALITÀ area stadio olimpico |
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CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
del 22.10.2006 |
Am22/ morabito/2006/cotspcircolaz/stadio0 |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2006, mecc. n. 200605421/119 avente per oggetto: "Istituzione sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 05.settembre 2006, mecc. n. 200606315/119 avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - modifiche ed integrazioni alla disciplina della circolazione e della sosta";
Visti i punti del dispositivo delle suddette deliberazioni con cui si demanda l'attuazione dei provvedimenti viabili all'emanazione delle relative ordinanze dirigenziali;
Viste le ordinanze: n. 3725 prot. n. 2534 T del 07.09.2006, n. 3819 prot. n. 2591 T del 13.09.2006, n. 3918 prot. n. 2656 T del 19.09.2006, con la quale sono stati istituiti , in via sperimentale i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di calcio allo stadio Olimpico;
Considerato che occorre apportare alcuni correttivi alle ordinanze sopra citate, al fine di migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità pubblica;
Vista l'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, su ambo i lati delle carreggiate NORD e SUD del corso Monte Lungo, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5 tonnellate al fine di non consentire il superamento del muro perimetrale dell'infrastruttura militare ivi presente;
Vista l'ordinanza n. 3662 prot. 614 del 25.09.2003 con la quale al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5 tonnellate su ambo i lati della via De Cristoforis;
Vista
la nota del Dirigente Sicurezza Stradale del Corpo di Polizia Municipale;
Sentiti
in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per
la regolamentazione della circolazione stradale;
Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A)
la revoca delle ordinanze n. 3725 prot. n. 2534 T del 07.09.2006, n. 3819 prot. n. 2591
T del 13.09.2006, n. 3918 prot. n. 2656
T del 19.09.2006;
nell'area dello
Stadio Olimpico
durante il campionato di calcio 2006/2007
a) . in corso Monte Lungo con inizio alle ore 12,00 e
termine alle ore 20,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio
Olimpico con svolgimento pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle
ore 24,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con
svolgimento serale , salvo diversamente specificato:
1) l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, su ambo i lati della carreggiata NORD, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;
2) l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture su ambo i lati della carreggiata SUD, a partire da m 50.00 ad EST di corso IV Novembre, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;
3) l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture sulla banchina rialzata del lato NORD della carreggiata NORD, compresa tra piazza Costantino il Grande e corso Pascoli, con disposizione "a spina", alla tariffa forfettaria di 5,00 euro;
4) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata SUD per un tratto di m 50.00 ad EST di corso IV Novembre, con la sosta riservata esclusivamente ai veicoli delle Forze dell'Ordine;
5)
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
km/h;
b) in
corso Galileo Ferraris con inizio alle ore 12,00
e termine alle ore 20,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio
Olimpico con svolgimento pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle
ore 24,00 in occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con
svolgimento serale , salvo diversamente specificato:
; su
ambo i lati della carreggiata centrale, nel tratto: corso Sebastopoli - via De
Cristoforis;
; sul
lato destro, secondo il giusto senso di marcia, delle carreggiate centrali, nel
tratto: via De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande;
; su
ambo i lati della carreggiata laterale OVEST, nel tratto piazzale Costantino il
Grande - corso Sebastopoli;
; sul
lato EST della carreggiata laterale EST, nel tratto: corso Sebastopoli -
piazzale Costantino il Grande;
; sulla
banchina rialzata ad OVEST della carreggiata laterale EST, con disposizione "a
spina" nel tratto compreso: corso Sebastopoli - piazzale Costantino il
Grande;
2.
l'istituzione del divieto di sosta
permanente sui tratti di cui ai commi 1 e 2. del punto 1) suddetto, ad
eccezione dei giorni e delle ore in cui vige la sosta a pagamento;
3.
l'istituzione del divieto di fermata
sul lato sinistro, secondo il giusto senso di marcia, delle carreggiate
centrali, nel tratto: via De Cristoforis - piazzale Costantino il Grande;
4.
l'istituzione
del divieto di transito veicolare, dalle ore 12,00 e sino a cessate
esigenze del giorno interessato dalla gara pomeridiana e dalle ore 18,00
e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara serale, sulle
carreggiate laterali del corso nel tratto: corso Sebastopoli - piazzale
Costantino il Grande, fatta eccezione per i veicoli diretti alle aree di sosta
e ai passi carrabili ivi ubicati, per i veicoli delle Forze dell'Ordine e di
Soccorso;
5.
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 12,00 alle
ore 19,00 in occasione delle partite pomeridiane e dalle 17,00 alle 24,00 per
le partite serali, con sosta riservata ai veicoli al servizio delle persone
disabili, muniti di speciale contrassegno: sul lato OVEST della carreggiata
laterale OVEST, per un tratto corrispondente a n. 20 posti auto immediatamente
a NORD di c.so Sebastopoli, con disposizione "in fila" e su ambo i
lati della carreggiata laterale OVEST, per un tratto corrispondente a n. 10
posti auto per lato, immediatamente a SUD del c.so Sebastopoli;
c) in via De Cristoforis con inizio alle ore 12,00 e termine alle ore 20,00 in
occasione delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento
pomeridiano e con inizio alle ore 17,00 e termine alle ore 24,00 in occasione
delle partite di calcio nello Stadio Olimpico con svolgimento serale , salvo
diversamente specificato:
in corso IV Novembre, carreggiata laterale EST
g) in corso Sebastopoli
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
h) in corso Agnelli
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
in
corso IV Novembre, su ambo i lati della carreggiata laterale EST
1. l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro e agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto tra corso Sebastopoli e corso Monte Lungo;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la
fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale
e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari
a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
(dott.ssa
LUISELLA NIGRA)