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ORDINANZA N. 3963 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 538 |
LOCALITÀ corso Grosseto, corso Lecce |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4-5 |
del 22.09.2006 |
GI/VARIE06/grosseto
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2006 04212/006 del 25 maggio 2006, recante l'oggetto:
"Linea 2. Istituzione di corsie preferenziali al trasporto pubblico nei corsi
Grosseto - Potenza - Lecce -Trapani- Siracusa"
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso
Grosseto
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del
G.T.T., nel tratto compreso tra via Ala di Stura e via Carossio,
rispettivamente:
·
sul lato
NORD della carreggiata NORD;
·
sul lato
SUD della carreggiata SUD;
2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su
dette corsie, eccetto:
a. veicoli G.T.T. in servizio pubblico;
b.
veicoli
di assistenza e manutenzione del G.T.T. individuati da evidenti segni sulla
carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;
c.
autobus
in servizio di linea intercomunale;
d.
autovetture
in servizio pubblico di piazza (taxi);
e.
veicoli
di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del
Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
B)
in corso Lecce
1) l'istituzione di una corsia
unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del G.T.T., nei
tratti: corso Regina Margherita e corso Appio Claudio; via Rosolino Pilo e
piazza Rivoli, rispettivamente:
·
sul lato
OVEST della carreggiata OVEST;
·
sul lato
EST della carreggiata EST;
2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su
dette corsie, eccetto:
a.
veicoli
G.T.T. in servizio pubblico;
b.
veicoli
di assistenza e manutenzione del G.T.T. individuati da evidenti segni sulla
carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;
c.
autobus
in servizio di linea intercomunale;
d.
autovetture
in servizio pubblico di piazza (taxi);
e.
veicoli
di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del
Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
C) la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della corsia riservata, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)