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ORDINANZA N. 3918 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2656 T |
LOCALITÀ area stadio
Olimpico
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data 19.09.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 02 |
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DC/VARIE06/stadiomodifica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006, con la quale sono stati istituiti, in via
sperimentale, i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le
situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di
calcio allo Stadio Olimpico;
Vista
l'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 con la quale veniva istituito il divieto di
sosta permanente, su ambo i lati delle carreggiate NORD e SUD del corso Monte
Lungo, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5
tonnellate al fine di non consentire il superamento del muro perimetrale dell'infrastruttura
militare ivi presente;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006, mecc. n.
200606619/119 avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello
Stadio Olimpico - Ulteriore modifiche ed integrazioni alla disciplina della
circolazione e della sosta";
Vista la
segnalazione della Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di
Servizio, Comparto Aree Pubbliche, con la quale si richiede l'istituzione di un
divieto di sosta per consentire la collocazione delle strutture degli operatori
commerciali;
Considerato che
occorre apportare alcuni correttivi all'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006
suddetta, al fine di migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità
pubblica;
Sentiti in merito gli uffici
tecnici comunali preposti al presidio del territorio per la regolamentazione
della circolazione stradale;
Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a parziale modifica e ad
integrazione dell' ordinanza n. 3725 del 07.09.2006
in via sperimentale, sino a
revoca della presente nell'area dello Stadio Olimpico,
durante il campionato di
calcio 2006/2007
con inizio 3 ore prima e termine 2 ore dopo lo svolgimento delle partite di calcio nello Stadio Olimpico, salvo diversamente specificato:
B. la sospensione dell'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 meglio specificata in premessa;
C. in corso Sebastopoli
1) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
D. in corso Agnelli
1) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
2) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
E. in
occasione degli incontri del Torino F.C.:
in corso IV Novembre, su ambo i lati della
carreggiata laterale EST
1) l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro e agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto tra corso Sebastopoli e corso Monte Lungo;
F. in
occasione degli incontri della Juventus F.C.:
in via Filadelfia
1) l'istituzione della sosta a pagamento riservata agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e l'ingresso carrabile contrassegnato dal n.c. 88 della via stessa;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)