CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2642T |
LOCALITÀ Corso Sebastopoli |
data 19.09.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO T06-007-00016 |
sr/24//Ord.
Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/sebastopoli |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. prot. C.O.T.S.P. |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lo spostamento della fermata;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Sebastopoli, lato SUD della carreggiata SUD, tratto n.c. 149 - Via Castelnuovo delle Lanze
· l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i veicoli GTT[DC6];
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)
[DC6]eliminare la frase se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal divieto;