ORDINANZA N. 3885

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2634T

LOCALITÀ: via dei Colli

data 18/09/06

CIRCOSCRIZIONE N.

 

morabito45/manispo/gare/B/colli

Oggetto: Gara motociclistica non competitiva "40° Anniversario dell'ASI" ASI 23.09.06"

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell'Automobile Storico Italiano per lo svolgimento della manifestazione denominata "40° Anniversario dell'ASI";

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 23 settembre 2006

A) in strada dei Colli

§         il consenso al transito veicolare, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica, per i motociclisti dell'ASI e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

§         l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

C) la revoca dell'ordinanza n. 3072, prot. 2089 t del 11.07.06;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;

b)      i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;

c)      i partecipanti si mantengano in gruppo, senza frazionamenti;

d)      dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;

e)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

f) per quanto riguarda il comma 2° del punto A) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

g)      con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile dell'ASI, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)