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ORDINANZA N. 3843 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 532 |
LOCALITÀ via Saluzzo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 14.09.2006 |
GI/VARIE06/saluzzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n.1507 prot. 1385 del 6.09.1996, con la quale in via Saluzzo
veniva istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato
EST della via, per un tratto di m 12 in corrispondenza del n.c. 7;
Vista la segnalazione
dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Saluzzo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a NORD del passo
carrabile contraddistinto dal n.c. 9 per un tratto di m 7.00 circa con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca contestuale della sosta a pagamento negli orari e nel tratto in cui è
vigente il provvedimento nel punto 1) suddetto;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 1507 prot. 1385 del 6.09.1996, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)