ORDINANZA N. 3840

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 529

LOCALITÀ Via CAVALLI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 14.09.2006

SB/DISABILI06/cavalli2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 725 prot. n. 102 del 20.02.2006 con la quale, per errata indicazione, è stata revocata l'ordinanza n. 1908 prot.n. 430 del 20.02.1998 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 17 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato non festivo, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto dei disabili o non vedenti, muniti di apposito "simbolo di accessibilità", sul lato nord della carreggiata nord della via, per un tratto di m 6 partendo da m 2 ad ovest del cancello carraio contraddistinto con il n.c. 26/F, con il conseguente spostamento sul lato nord della carreggiata nord di via Cavalli, per un tratto di m 6 a partire dal f.f. est di via Palmieri e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

Tenuto conto che il dispositivo da revocare riguarda l'ordinanza n. 3087 prot. n. 586 del 19.11.1999 lettera S 1) a) con la quale si riservava un posto auto generico per persone disabili muniti di speciale contrassegno in via Cavalli lato nord della carreggiata nord, a m 5 circa ad est del f.m. est di via Palmieri;

Considerato che sull'attuale area di sosta riservata ai disabili di cui alla suddetta ordinanza n. 3087 del 19.11.1999, è presente un dosso per il rallentamento della velocità, che ne pregiudica la sicurezza;

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Cavalli

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per un posto auto, sul lato nord della carreggiata nord della via, immediatamente ad est del f.m. est di via Palmieri;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 725 prot. n. 102 del 20.02.2006, meglio specificata in premessa;

3)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 3087 prot. n. 586 del 19.11.1999, limitatamente al punto 1) a) della lettera S), meglio specificato in premessa;

4)      la conferma dell'ordinanza n. 1908 prot. n. 430 dell'11.9.1998, citata in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)