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ORDINANZA N. 3832 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.521 |
LOCALITÀ Via BIXIO interno 14 (ex via Trinchera) |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 14.09.2006 |
SB/VARIE06/bixio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2016 prot. n. 285 del 30.5.2005
con la quale alla lettera D) in via Trinchera, tra l'altro, al punto 1) veniva
istituito il divieto di fermata sul lato ovest della via, nel tratto compreso
tra via Bixio e via Ferrero; e al punto 5) veniva istituito il divieto di
circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza; e che al
suddetto divieto venivano previste deroghe per alcune categorie di veicoli ed
utenze;
Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bixio int. 14
1)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono
il tratto di via da nord verso sud, a partire dal f.m. sud di via Bixio e
proseguendo verso sud per un tratto di m 40 circa; e a partire da m 100 circa
dal f.m. sud di via Bixio e proseguendo verso sud per un tratto di m 40 circa;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato ovest della via a partire da m 40 circa dal
f.m. sud di via Bixio e proseguendo verso sud per un tratto di m 50 circa (in
corrispondenza della banchina rialzata);
- l'istituzione
del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di
emergenza;
in deroga al divieto di cui sopra, è consentito:
a.
ai
velocipedi, il transito e la sosta;
b.
ai veicoli
al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di
specifico contrassegno, il transito e la sosta;
c.
ai veicoli
di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi
anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta,
limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area
suindicata;
d.
ai veicoli
adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali
che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la
fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
e.
alle
autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il
transito e la fermata;
f.
ai veicoli
in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione
nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente
necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
per la circolazione dei veicoli di cui
sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;
C) la revoca parziale dell'ordinanza n. 2016
prot. n. 285 del 30.5.2005 limitatamente ai punti 1 e 5 della lettera D),
meglio specificati in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)