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ORDINANZA N. 3832

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n.521

LOCALITÀ Via BIXIO interno 14 (ex via Trinchera)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 14.09.2006

SB/VARIE06/bixio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2016 prot. n. 285 del 30.5.2005 con la quale alla lettera D) in via Trinchera, tra l'altro, al punto 1) veniva istituito il divieto di fermata sul lato ovest della via, nel tratto compreso tra via Bixio e via Ferrero; e al punto 5) veniva istituito il divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza; e che al suddetto divieto venivano previste deroghe per alcune categorie di veicoli ed utenze;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bixio int. 14

A) tratto: via Bixio - via Borsellino int.38

1)      l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono il tratto di via da nord verso sud, a partire dal f.m. sud di via Bixio e proseguendo verso sud per un tratto di m 40 circa; e a partire da m 100 circa dal f.m. sud di via Bixio e proseguendo verso sud per un tratto di m 40 circa;

2)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della via a partire da m 40 circa dal f.m. sud di via Bixio e proseguendo verso sud per un tratto di m 50 circa (in corrispondenza della banchina rialzata);

B)    tratto: via Borsellino int. 38 - via Vochieri

- l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;

in deroga al divieto di cui sopra, è consentito:

a.       ai velocipedi, il transito e la sosta;

b.      ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;

c.       ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;

d.      ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;

e.       alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;

f.        ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

 

C) la revoca parziale dell'ordinanza n. 2016 prot. n. 285 del 30.5.2005 limitatamente ai punti 1 e 5 della lettera D), meglio specificati in premessa;

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)