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ORDINANZA N. 3819 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 2591T |
LOCALITÀ area stadio olimpico |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 13/09/06 |
AS/gi/VARIE06/stadiomodifica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006, con la quale sono stati istituiti, in via
sperimentale, i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le
situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di
calcio allo Stadio Olimpico, in particolare il punto F. , che
istituisce, in occasione degli
incontri della Juventus F.C.
1)
il divieto di transito veicolare e di sosta,
con la rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 10,00 e sino a cessate
esigenze del giorno interessato dalla gara pomeridiana e dalle ore 16,00
e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla gara serale, nel tratto:
corso Sebastopoli - corso Monte Lungo, fatta eccezione per i veicoli della
Forze dell'Ordine, di Soccorso, per i veicoli diretti ai passi carrabili ivi
ubicati e per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori;
2)
il
divieto di transito veicolare, nei medesimi orari, nel varco esistente in
corrispondenza di via Caprera;
3)
la
sospensione del senso unico da SUD verso NORD nel tratto: corso Monte Lungo -
corso Sebastopoli, nei medesimi orari;
4)
il
senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD nel tratto di cui al
punto 3) suddetto, nei medesimi orari;
Considerato che
occorre apportare alcuni correttivi ai provvedimenti di cui sopra, al fine di
migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità pubblica;
Sentiti in merito gli uffici
della Questura e del Comune, preposti al presidio del territorio per le
rispettive competenze;
Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a parziale modifica e ad
integrazione dell'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006
A. la revoca del punto F. dell'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006, meglio specificato in premessa;
1) l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 20,00
del giorno precedente e sino a cessate esigenze del giorno interessato dalla
partita di calcio, per un tratto di m 200,00 a partire da c.so Sebastopoli e
procedendo verso NORD;
2) l'istituzione
del divieto di transito veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei
veicoli, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con inizio 3 ore prima e
termine 2 ore dopo lo svolgimento della partita di calcio allo Stadio Olimpico,
fatta eccezione per gli autobus che trasportano gli spettatori, per i veicoli
di Soccorso e delle Forze dell'Ordine;
3) l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, per i veicoli
ammessi alla circolazione, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con inizio 3 ore prima e
termine 2 ore dopo lo svolgimento della partita di calcio allo Stadio Olimpico;
4) l'istituzione
del divieto di transito veicolare, con inizio 3 ore prima e termine 2 ore dopo lo svolgimento della
partita di calcio allo Stadio Olimpico, da c.so
Monte Lungo a m 200 a NORD di c.so Sebastopoli, fatta eccezione per gli autobus
che trasportano gli spettatori, diretti ai parcheggi nel tratto di cui al
punto1) suddetto, per i veicoli di Soccorso e delle Forze dell'Ordine;
5) l'istituzione
del senso unico alternato a vista, con inizio 3 ore prima e termine 2 ore dopo lo svolgimento della
partita di calcio allo Stadio Olimpico, nel
tratto di cui al punto 4) suddetto, con precedenza per i veicoli ammessi alla
circolazione, provenienti da NORD, al fine di consentire l'uscita dei veicoli
in sosta nel tratto medesimo;
5)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare, con inizio 3 ore prima e termine 2 ore
dopo lo svolgimento della partita di calcio allo Stadio Olimpico, nel varco
esistente in corrispondenza di via
Caprera;
6)
la
sospensione del senso unico da SUD verso NORD con inizio 3 ore prima e
termine 2 ore dopo lo svolgimento della partita di calcio allo Stadio
Olimpico, nel tratto: corso Monte Lungo - corso Sebastopoli;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
dott.ssa Luisella NIGRA