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ORDINANZA N. 3803 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 512 |
LOCALITÀ corso
Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
del 13.09.2006 |
LB/VARIE06/regina
margherita |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 475-456
prot. n. 1130 del 18/06/87 con la quale veniva istituito, tra l'altro, sul lato
Nord della carreggiata laterale Nord di corso Regina Margherita il divieto di
sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per un
tratto di m 45 circa ad EST di via Rossini;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in
sosta vietata limitatamente al tratto specificato in premessa e istituito con
l'ordinanza n. 475-456 prot. n. 1130 del 18/06/87;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)