ORDINANZA N. 3743

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 508

LOCALITÀ Via PASSO BUOLE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 08/09/2006

SB/VARIE06/buole

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che è stata realizzata da parte dei civici Uffici Tecnici un'area di parcheggio in via Passo Buole angolo via Trofarello;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Passo Buole

1)      l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area compresa tra via Passo Buole, via Trofarello, Circolo Dopolavoro Italgas e area ferroviaria, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione:

a)    sul lato sud, "a pettine";

b)   sul lato nord, "in fila";

2)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP), per i veicoli che dall'area di parcheggio si devono immettere in via Passo Buole;

3)      l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli sul lato nord dell'area di parcheggio, per un tratto di m 27 circa a partire da m 20 circa ad ovest del f.m. ovest di via Trofarello e procedendo verso ovest;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)