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ORDINANZA N. 3726 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2535T |
LOCALITÀ: STRADA BERTOLLA, ECC.. |
data 08/09/06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
Prot. Esercizio 25431.TO6.007.016 |
SC/23/A/manifestazione/bertolla1 |
Prot. C.O.T.S.P. 2289/2006 |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16
dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento
degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed
in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Parroco della "Parrocchia
San Grato", tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo
pubblico per lo svolgimento della della processione in onore di San
Grato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico
interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 09 settembre 2006
in:
·
l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 20.30 alle
ore 21.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della
processione di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e
della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione
della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni.
·
pubblicità dli suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le
prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)