ORDINANZA N. 3726

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2535T

LOCALITÀ: STRADA BERTOLLA, ECC..

data 08/09/06

CIRCOSCRIZIONE N. 6

Prot. Esercizio 25431.TO6.007.016

SC/23/A/manifestazione/bertolla1

Prot. C.O.T.S.P. 2289/2006

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Parroco della "Parrocchia San Grato", tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della della processione in onore di San Grato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 09 settembre 2006

in:

  1. strada Comunale di Bertolla, tratto: n.c. 113 - via Monte Tabor;
  2. via Monte Tabor, tratto: strada Comunale di Bertolla - piazza Monte Tabor;
  3. piazza Monte Tabor;
  4. via Gran San Bernardo, tratto: piazza Tabor - strada Comunale di Bertolla
  5. strada Comunale di Bertolla, tratto: - via Gran San Bernardo - strada Comunale di Bertolla n.c. 113

·         l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

·         pubblicità dli suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)