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ORDINANZA N. 3681 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 499 |
LOCALITÀ corso Grosseto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 05/09/2006 |
LB/VARIE06/grosseto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 112-106
prot. n. 583 del 24.02.1987 con la quale veniva istituito, tra l'altro, sul
lato EST della carreggiata EST del corso Grosseto il divieto di sosta
permanente con sosta riservata agli autoveicoli in dotazione alla Polizia
Stradale muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, partendo da m 35 a
NORD del f.f. NORD di via San Pancrazio e procedendo verso NORD per un tratto
di m 20;
Vista l'ordinanza n. 1024
prot. n. 210 del 27.03.2001 con la quale veniva istituita la sosta per cinque
posti auto, con disposizione "a pettine" e regolata con disco orario delle ore
8.00 alle ore 20.00 per un tempo massimo di 60 minuti, sul lato NORD/OVEST
della banchina rialzata sita in corso Grosseto ad Ovest di via Stradella;
Vista la segnalazione della
Questura di Torino, Commissariato di P.S. Madonna di Campagna;
Ritenuta la necessità, per ragioni
di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Grosseto
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato
muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato NORD/OVEST della
banchina rialzata situata ad OVEST di via Stradella, per n. sette posti auto,
con disposizione "a pettine";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD/OVEST della
banchina di cui al suddetto punto 1), per un tratto di m 5.00 circa, a NORD/EST
del n.c. 283;
3)
la
posa in opera di n. 2 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo
scopo di impedimento al transito, sulla banchina di cui al suddetto punto 1),
di cui n. 1 fronte n.c. 283 e n. 1 in corrispondenza dell'attraversamento
pedonale situato ad OVEST di via Stradella;
4)
la
posa in opera di n. 2 paletti, con catena, del tipo "Città di Torino" aventi lo
scopo di impedimento al transito, eccetto autorizzati, da collocare sul lato
NORD della banchina di cui al suddetto punto 1), in corrispondenza del varco di
accesso alla banchina medesima situato immediatamente ad OVEST di via
Stradella;
5)
la
revoca dell'ordinanza n. 112-106 prot. n. 583 del 24.02.1987, meglio
specificata in premessa, limitatamente ai primi due posti auto riservati ai
veicoli in dotazione alla Polizia Stradale situati sul lato EST della
carreggiata EST del corso a m 35 circa a NORD/EST di via San Pancrazio e
procedendo verso NORD;
6)
la
revoca dell'ordinanza n. 1024 prot. n. 210 del 27.03.2001, meglio specificata
in premessa;
7)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)