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ORDINANZA N. 3681

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 499

LOCALITÀ corso Grosseto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 05/09/2006

LB/VARIE06/grosseto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 112-106 prot. n. 583 del 24.02.1987 con la quale veniva istituito, tra l'altro, sul lato EST della carreggiata EST del corso Grosseto il divieto di sosta permanente con sosta riservata agli autoveicoli in dotazione alla Polizia Stradale muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, partendo da m 35 a NORD del f.f. NORD di via San Pancrazio e procedendo verso NORD per un tratto di m 20;

Vista l'ordinanza n. 1024 prot. n. 210 del 27.03.2001 con la quale veniva istituita la sosta per cinque posti auto, con disposizione "a pettine" e regolata con disco orario delle ore 8.00 alle ore 20.00 per un tempo massimo di 60 minuti, sul lato NORD/OVEST della banchina rialzata sita in corso Grosseto ad Ovest di via Stradella;

Vista la segnalazione della Questura di Torino, Commissariato di P.S. Madonna di Campagna;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Grosseto

1)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato NORD/OVEST della banchina rialzata situata ad OVEST di via Stradella, per n. sette posti auto, con disposizione "a pettine";

2)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD/OVEST della banchina di cui al suddetto punto 1), per un tratto di m 5.00 circa, a NORD/EST del n.c. 283;

3)   la posa in opera di n. 2 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di impedimento al transito, sulla banchina di cui al suddetto punto 1), di cui n. 1 fronte n.c. 283 e n. 1 in corrispondenza dell'attraversamento pedonale situato ad OVEST di via Stradella;

4)   la posa in opera di n. 2 paletti, con catena, del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di impedimento al transito, eccetto autorizzati, da collocare sul lato NORD della banchina di cui al suddetto punto 1), in corrispondenza del varco di accesso alla banchina medesima situato immediatamente ad OVEST di via Stradella;

5)   la revoca dell'ordinanza n. 112-106 prot. n. 583 del 24.02.1987, meglio specificata in premessa, limitatamente ai primi due posti auto riservati ai veicoli in dotazione alla Polizia Stradale situati sul lato EST della carreggiata EST del corso a m 35 circa a NORD/EST di via San Pancrazio e procedendo verso NORD;

6)   la revoca dell'ordinanza n. 1024 prot. n. 210 del 27.03.2001, meglio specificata in premessa;

7)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)