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ORDINANZA N. 3675 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 493 |
LOCALITÀ piazza Borromini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 05/09/2006 |
LB/VARIE06/borromini-disco |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2006 04112/119 del 23 maggio 2006, dichiarata immediatamente
eseguibile, recante l'oggetto "Istituzione zona disco in area Borromini";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Borromini
l'istituzione
della "ZONA DISCO", operante dalle ore 8.00 alle ore 19.00, dei
giorni non festivi, nella quale la durata della sosta è limitata nel tempo, per
un massimo di 60 minuti, e dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare, con
idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del
parabrezza), l'ora d'arrivo, sul lato NORD della carreggiata SUD della piazza,
negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
dal presente provvedimento
sono esclusi:
· i residenti muniti del "PERMESSO
DISCO - validità due anni", di cui all'ordinanza dirigenziale n. 4693 del 25
novembre 2003,
· gli operatori del commercio
fisso, la cui sede sia ubicata nel tratto di strada in argomento, ai quali sarà
consentito il rilascio del medesimo permesso in deroga alla citata ordinanza n.
4693/2003;
· gli operatori del mercato
rionale, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, esclusivamente negli spazi ad
essi riservati, durante lo svolgimento del mercato stesso;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)