ORDINANZA N. 3674

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 492

LOCALITÀ Via Castelnuovo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 05/09/2006

LB/VARIE06/castelnuovo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2006 04112/119 del 23 maggio 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto "Istituzione zona disco in area Borromini";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Castelnuovo

­       l'istituzione della "ZONA DISCO", operante dalle ore 8.00 alle ore 19.00, dei giorni non festivi, nella quale la durata della sosta è limitata nel tempo, per un massimo di 60 minuti, e dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare, con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza), l'ora d'arrivo, su ambo i lati della via, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

dal presente provvedimento sono esclusi:

·      i residenti muniti del "PERMESSO DISCO - validità due anni", di cui all'ordinanza dirigenziale n. 4693 del 25 novembre 2003,

·      gli operatori del commercio fisso, la cui sede sia ubicata nel tratto di strada in argomento, ai quali sarà consentito il rilascio del medesimo permesso in deroga alla citata ordinanza n. 4693/2003;

·      gli operatori del mercato rionale di piazza Borromini, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, esclusivamente negli spazi ad essi riservati, durante lo svolgimento del mercato stesso;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)