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ORDINANZA N. 3638 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 490 |
LOCALITÀ via Monte Sei Busi, corso Unione Sovietica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 1.09.2006 |
GI/VARIE06/unione |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Tecnico Suolo
Pubblico - Nuove Opere;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nella strada di nuova
realizzazione compresa
tra via Monte Sei Busi e
corso Unione Sovietica
1) la realizzazione di tre aree stradali rialzate con funzione di rallentatori della velocità, aventi le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, rispettivamente:
a) immediatamente ad EST del marciapiede EST di via San Michele del Carso;
b) in corrispondenza dell'ingresso pedonale all'area verde situata a SUD della via stessa;
c) ad OVEST della carreggiata estrema OVEST di corso Unione Sovietica;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
3) l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati , sul lato NORD della via;
4)
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta
riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite
rastrelliere, sul lato NORD della via, a partire da m 20.00 circa ad OVEST del
f. m. OVEST di corso Unione Sovietica,
per un tratto di m 5.00 circa;
5)
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per
i veicoli che percorrono la via rispettivamente alle intersezioni con corso
Unione Sovietica e via San Michele del Carso;
6)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti
di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della
velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)